Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte.
La legislazione sui beni culturali impone a chi commercia opere di pittura, di scultura, di grafica o di interesse storico od archeologico, il rilascio all’atto della vendita di una copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con dichiarazione di autenticità così come recita l’art. 2 della legge n° 1062 del 20/11/1971.
Legislazione Vigente
Attestati di autenticità e provenienza
LEGGE del 20 novembre 1971, n. 1062.
Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d’arte.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica Italiana hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo 1
L’esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L’iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d’arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l’esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma. L’autorizzazione all’esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l’iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.
Articolo 2
Chiunque esercita una delle attività previste all’art. 1 deve porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell’esercizio o nell’esposizione. All’atto della vendita il titolare dell’impresa o l’organizzatore dell’esposizione è tenuto a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
Articolo 3
Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico.
Articolo 4
Alle stesse pene indicate nell’articolo precedente soggiace:
1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;
2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.
Articolo 5
Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio, per una durata massima di sei mesi. L’iscrizione di cui all’art. 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell’art. 99 del codice penale.
Articolo 6
La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.
Articolo 7
É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato. Delle cose confiscate ai sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Articolo 8
Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale. Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all’ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.
Articolo 9
Art. 9. Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia di opere d’arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti. Nei casi di opere d’arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l’autore a cui l’opera d’arte sia attribuita o di cui l’opera stessa rechi la firma.